ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE

NUOVE DIPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Con deliberazione n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato le nuove disposizioni per gli impianti termici prevedendo la facoltà di loro attivazione anche al di fuori dei periodi regolamentati con DPR 412/1993 e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità , alle seguenti condizioni:

  • in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio;
  • per una durata non superiore alla metà di quella ordinariamente consentita.

Si rammenta a tal proposito che, ai sensi del DPR 412/1993, per Gallarate (zona E) l’esercizio degli impianti termici è consentito per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. La media ponderale della temperatura dell’aria nei locali non può essere superiore ai seguenti valori:

  • 18° + 2° di tolleranza per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20° + 2° di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.