Amianto
In Italia esiste l’obbligo di bonifica dei materiali contenenti amianto qualora ci sia il pericolo di dispersione delle fibre di amianto nell’aria.
Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l’amministratore o il responsabile dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla Legge Regionale n. 17/2003 e si pone fra gli obiettivi strategici il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e l’eliminazione dal territorio lombardo dell’amianto entro 10 anni dalla sua entrata in vigore (D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2015 pubblicata sul BURL del 17/01/2006).
Censimento dell’amianto
I proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ASL, ai sensi della Legge n. 257/92 la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la Legge Regionale n. 17/2003 (modificata dalla L.R. n.14/2012) ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I proprietari (ovvero amministratori di condominio e/o di attività) devono compilare il modulo NA/1 (allegato n. 4 del PRAL) e consegnarlo alla competente Azienda Sanitaria Locale. Per il comune di Gallarate l’ASL di riferimento è il Distretto di Gallarate – Corso Leonardo da Vinci n.1.
A partire dal 1° febbraio 2013, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 31/07/2012, la mancata comunicazione all’ASL di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da €100 a €1.500.
Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere redatta secondo il protocollo regionale approvato con (creare collegamento a) D.d.g. 18 novembre 2008 – n. 13237, al fine di calcolare l’Indice di Degrado (ID) ed attuare i conseguenti interventi specificati nel decreto stesso.
Segnalazioni per presenza di coperture in cemento-amianto
Per segnalazioni inerenti la presenza di coperture in cemento-amianto sul territorio comunale di Gallarate, occorre compilare l’apposito modulo e presentarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Gallarate o trasmetterlo a mezzo pec a: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it. L’Ufficio che seguirà la segnalazione e a cui ci si può rivolgere per informazioni è: Servizio Ambiente, via Cavour n. 2 – Palazzo Broletto (tel. 0331/754270).
Riferimenti normativi nazionali e regionali
- Legge 27 marzo 1992 n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- P.R. 08/08/1994;
- M. 06/09/1994;
- M. 18/03/2003, n. 101;
- Legge Regionale 29 settembre 2003 n. 17 – Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto;
- Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005;
- d.g. 13237 del 18/11/2008 – Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto;
- Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17;
- G.R. n. IX/3913 del 06/08/2012;
- G.R. n. IX/4777 del 30/01/2013.
Modulistica:
Modulo Na/1 – Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi