RICHIESTA DI RESIDENZA O CAMBIO DI VIA

LE RICHIESTE DI RESIDENZA  O CAMBIO DI VIA  NON POSSONO ESSERE PRESENTATE SE SONO IN CORSO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  OPPURE   NON SI E’ ANCORA TRASFERITA LA DIMORA ABITUALE IN QUELLA ABITAZIONE.

allegato 1 dichiarazione di residenza def

allegato 2 dichiarazione di trasferimento res estero

fac_simile_di compilazione della dichiarazione_residenza

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo . Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). allegato-a

Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B). allegato-b

Il cittadino deve inoltre procedere contemporaneamente alla compilazione della modulistica relativa al pagamento della tassa rifiuti (TARI), modello presente nell’area tematica Tributi e Tariffe – Moduli e Regolamenti Servizi Tributi – TARI Utenze Domestiche ICA

 

Patente e Carta di circolazione

Nella dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo è necessario inserire il numero di patente ed il numero di targa di tutti i veicoli intestati.

“In tema di trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), viene ora registrato esclusivamente nell’Archivio Nazionale Veicoli senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione. E’ stato eliminato il tagliando di aggiornamento della residenza da apporre su carta di circolazione/documento unico”

Accertamenti e controlli

Se gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall’interessato, provino la non corrispondenza alla realtà di fatto, ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto. Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante  all’autorità di Pubblica Sicurezza per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.