JURE SANGUINIS

Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano

L’ordinamento italiano applica un criterio attributivo della cittadinanza:

  • la prole nata all’estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana (Legge n. 555/1912). Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana;
  • devono inoltre essere considerati cittadini italiani anche i figli nati dopo il 1° gennaio 1948 da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita, ovvero riconosciuti dalla madre e la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata ( Sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale). Ne consegue, che anche i discendenti di nostra emigrante o figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis sono, in via generale, disciplinate dalla Circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 consultabile sul sito del Ministero dell’Interno.

Requisiti

Essere discendenti di emigrati italiani all’estero e che gli stessi, compreso il richiedente, non abbiano mai perduto la cittadinanza italiana.

Documenti da presentare

Lo straniero richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune Italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);

2) atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3) atto di matrimonio, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all’estero;

4) atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5) atto di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero; la presentazione degli atti di morte dei discendenti è facoltativa e subordinata all’eventuale necessità di comprova della discendenza;

6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.

N.B. Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.

7) certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento).

Nota: L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
L’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell’accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

CERTIFICAZIONE – DISCORDANZE/INCONGRUENZE SULLE GENERALITÀ DELL’AVO EMIGRATO ALL’ESTERO E DEI SUOI ASCENDENTI/DISCENDENTI.

Considerato che il procedimento in oggetto, conseguente ad istanza di parte, richiede complesse istruttorie quali:

verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d’origine dell’avo emigrato all’estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero dell’Interno), sia da analoghe Istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza formale e sostanziale è alla base del procedimento amministrativo di cui trattasi;

accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni (Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n.2358; Legge 13 giugno 1912, n.555; Legge 5 febbraio 1992, n.91);

integrazione della documentazione allegata all’istanza qualora vi siano DISCORDANZE/INCONGRUENZE (es. date, luoghi, storpiatura di nomi e cognomi, ecc…) sulle generalità dell’avo emigrato all’estero e dei suoi ascendenti/discendenti;

rimane a carico del richiedente attivarsi affinché  DISCORDANZE ed INCONGRUENZE vengano rettificate presso le diverse competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri al fine di concludere definitivamente il procedimento in atto.

Si ricorda che le certificazioni/attestazioni rilasciate da Autorità straniere dovranno essere opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a Convenzioni internazionali (es. apostille) ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.

NEL CASO INSORGESSERO DUBBI CIRCA L’EFFETTIVA SITUAZIONE DI CITTADINANZA DEI RICHIEDENTI LO STATUS CIVITATIS ITALIANO, IL SINDACO E L’UFFICIO DI STATO CIVILE PROVVEDERANNO AD INTERPELLARE IL MINISTERO DELL’INTERNO E/O LA PREFETTURA UTG DI COMPETENZA TRASMETTENDO IL RELATIVO CARTEGGIO, NONCHÉ A SEGNALARE ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ITALIANE EVENTUALI SITUAZIONI, DICHIARAZIONI ED ATTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART.331 CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART.76 DEL DPR N.445/2000).

Si ricorda che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana “iure sanguinis”), è un procedimento che si può avviare, oltre che presso i Comuni Italiani, anche presso i Consolati Italiani; pertanto si invitano gli aspiranti interessati a valutare l’opzione migliore per le proprie necessità.

Modulistica da compilare:

riconoscimento possesso status civitas italiano