Agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:

  • produzione
  • organizzazione
  • intermediazione
  • prenotazione
  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico iscritto nell’apposito registro regionale (articolo 63 e articolo 64 della Legge regionale 01/10/2015, n. 27, artt. 63 e 64).

Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività per una sola agenzia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se l’attività viene svolta on line non è richiesta la destinazione d’uso commerciale dei locali.

Denominazione dell’agenzia

La denominazione di un’agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un’altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.

Prima di avviare l’attività o cambiare denominazione, è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it. La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l’avvio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA