Esercizio di vicinato

E’ commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un’attività economica consistente nell’acquisto di merci allo scopo di rivenderle.

È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.

Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:

  • hanno una superficie netta di vendita fino a 250 m2  per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita.
È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi,
aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. 

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Non sono esercizi di vicinato:

  • le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362)
  • le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293)
  • le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622)
  • i vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice civile” e Legge 25/03/1959, n. 125)
  • le vendite di carburanti e oli minerali
  • le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all’esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all’Albo (articolo 5 della Legge 08/08/1985, n. 443)
  • i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività
  • le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
  • le vendite delle proprie opere d’arte e pubblicazioni
  • le vendite di beni del fallimento
  • le vendite in fiere campionarie e mostre

 

PERCORSO GUIDATO – ESERCIZIO DI VICINATO ALIMENTARE

PERCORSO GUIDATO – ESERCIZIO DI VICINATO NON ALIMENTARE

PERCORSO GUIDATO PER VARIAZIONI STRUTTURALI