Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.
Chi vuole avviare l’attività deve presentare domanda di autorizzazione al SUAP che la inoltrerà alla Questura quale ente competente al rilascio di tali autorizzazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare altresì il sito della Polizia di Stato.
Ottenuta l’autorizzazione, per la vendita degli articoli è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita nel rispetto della compatibilità urbanistica-edilizia.