La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l’obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto-legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):
Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all’interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita.
Ogni esercizio deve avere un codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Il Ministero pubblica periodicamente sul proprio sito l’elenco aggiornato dei punti vendita.
Requisiti soggettivi
La vendita all’interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (Decreto-legge 04/07/2006, n. 223, art. 5).
Requisiti oggettivi
Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):
Qualora l’attività non sia svolta in un reparto dedicato ma in un locale, lo stesso deve avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 108.
PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA