Per attività di autoriparazione si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore. In tale attività sono ricompresi anche i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (attività di “autoriparazione”).
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (articolo 7 della Legge 05/02/1992, n. 122).
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività in materia di igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.