La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nella Legge 22/02/2006, n. 84, art. 2, com. 2. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dal Decreto del Dirigente di struttura 18/02/2014, n. 1256.
Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell’attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale (Regolamento regionale 01/02/2018 , n. 5, art. 3, com. 4).
Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l’attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti (Parere ministeriale 09/02/2015, n. 18008).
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività di igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l’utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico (Regolamento regionale 01/02/2018, n. 5, art. 6, com. 2).