Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Se si installano apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, entro sei mesi dalla data di installazione i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installati devono aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione (Legge regionale 21/10/2013, n. 8, art. 9 e Deliberazione della Giunta regionale 31/10/2014, n. 10/2573).
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività in materia di igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La Deliberazione della Giunta regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l’installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori).
PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA