Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“.
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
La sala giochi è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità. L’attività si svolge dopo aver pagato le tariffe previste, messe a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Se si installano apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, entro sei mesi dalla data di installazione i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installati devono aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione (Legge regionale 21/10/2013, n. 8, art. 9 e Deliberazione della Giunta regionale 31/10/2014, n. 10/2573).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività in materia di igiene pubblica, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La Deliberazione della Giunta regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l’installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori).