Sale da ballo

Per i locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.

Nei locali di pubblico spettacolo,  autorizzati, si possono svolgere trattenimenti danzanti,  spettacoli di arte varia, concerti ecc.

Requisiti soggettivi:

I soggetti sopracitati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del TULPS  e dall’art. 67 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato da tutti i soggetti sopracitati in sede di presentazione dell’istanza .

 Requisiti oggettivi:

  • compatibile  urbanistico edilizia;
  • licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
  • certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
  • per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno.
  • documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta  da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale iscritto all’albo regionale;
  • sorvegliabilità dei locali (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico)  ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite il Corpo di Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli è necessario un controllo da parte della Questura.

PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA