La scuola di danza o scuola di ballo è il luogo ove i partecipanti apprendono l’arte della danza-ballo grazie all’insegnamento svolto da persone in possesso di adeguate conoscenze in materia.
Questa procedura è da utilizzare nel caso in cui la scuola sia unicamente finalizzata alla “semplice attività fisico-sportiva”, senza alcuna attività o manifestazione di pubblico spettacolo (quindi i terzi non sono ammessi ad assistere alle attività) e perciò l’attività non può essere ricondotta nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. che fanno riferimento all’esercizio di pubblici spettacoli e trattenimenti. In caso contrario occorre utilizzare la modulistica relativa al pubblico spettacolo.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
REQUISITI OGGETTIVI:
I locali o i luoghi destinati anche temporaneamente a pubblico spettacolo devono essere agibili.
L’agibilità deve essere sempre richiesta, ma la procedura varia a seconda della capienza del luogo/locale:
agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone
agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
Se il pubblico spettacolo si svolge in i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, manca il locale o luogo e quindi non è necessario chiedere l’agibilità.