Spettacoli viaggianti

Gli spettacoli viaggianti sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili. Possono svolgersi all’aperto o al chiuso.

Il parco di divertimento è il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante. È destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, si estende su un’unica area e prevede un’organizzazione di servizi comuni.

Le attività di spettacolo viaggiante sono classificate in sei sezioni nell’elenco delle attrazioni riconosciute (integrate dal Decreto ministeriale 03/09/2013, dal Decreto ministeriale 29/04/2015 e dal Decreto ministeriale 18/07/2019), istituito sulla base della Legge 18/03/1968, n. 337, art. 4:

  • Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni
  • Sezione II – Balli a palchetto o balere
  • Sezione III – Teatri viaggianti
  • Sezione IV – Circhi equestri
  • Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche
  • Sezione VI – Spettacolo di strada

Requisiti soggettivi

Il richiedente – persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione – non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931) e  possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia .

Tutte le attrazioni da installare devono inoltre essere correttamente registrate.

PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA