Il bed & breakfast è un’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L’attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze, e deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla Provincia.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Per le case per ferie, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast non è chiesto il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio dell’attività e mantengono la destinazione urbanistica residenziale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 10).
CIR:
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato relative ad attività di attività di case e appartamenti per vacanze devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) relativo ad ogni singola unità ricettiva (articolo 38, comma 8-bis della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27).
Il CIR è attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici «Ross100» e pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2018, n. 11/280).