Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
La normativa vigente chiarisce quando è previsto l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività al SUAP (articolo 8 del Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7):
Requisiti soggettivi:
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Requisiti oggettivi:
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Per le case per ferie, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast non è richiesto il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio dell’attività e mantengono la destinazione urbanistica residenziale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (articolo 38, comma 10 della della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27).
Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti descritti dall’articolo 26 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27, dal Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30/06/2017, n. 10/6812.
CIR:
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato relative ad attività di attività di case e appartamenti per vacanze devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) relativo ad ogni singola unità ricettiva (articolo 38, comma 8-bis della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27).
Il CIR è attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici «Ross100» e pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva (Deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2018, n. 11/280).
PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA