Comunicazione per la vendita di alcolici
La denuncia per la vendita di alcolici deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane nei casi previsti dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane 20/09/2019:
- dai soggetti che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 se nel frattempo sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita.
- dai soggetti che hanno presentato la comunicazione al SUAP prima del 29 agosto 2017 e che non hanno completato il procedimento tributario di rilascio a seguito dell’abolizione dell’obbligo. Questi soggetti devono consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019.
- dai soggetti che hanno avviato l’attività nel periodo transitorio dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 (periodo transitorio durante il quale l’obbligo era stato abolito). Questi soggetti devono consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019.
- dai soggetti che avviano l’attività di vendita al minuto o somministrazione di alcolici successivamente all’avvio dell’attività principale (ad esempio l’esercizio di vicinato o il pubblico esercizio)
- dai soggetti che avviano l’attività principale (ad esempio l’esercizio di vicinato o il pubblico esercizio) senza avvalersi del procedimento unico, quindi non comunicano contestualmente anche l’avvio dell’attività di vendita al minuto o somministrazione di alcolici
L’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici può essere avviata solo a seguito del rilascio della licenza fiscale da parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La licenza ha validità illimitata.
PERCORSO GUIDATO PER PRESENTARE LA PRATICA