In data 8 Febbraio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale n°4 del 4 agosto 2017, che insieme alla Legge Regionale n°16 del 8 luglio 2016, modificano completamente la normativa in materia di Servizi Abitativi Pubblici (SAP), ossia la normativa che disciplinava gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Regolamento Regionale 1/2004 e LR 27/2009).
Tale normativa, conclusa una prima fase sperimentale, è stata più volte modificata.
Nel Comune di Gallarate vi sono 1001 unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici, delle quali 484 sono di proprietà del Comune (Ente proprietario) e 517 di proprietà di ALER (Ente proprietario). Il Comune di Gallarate, con convenzione approvata con Delibera di Giunta n°30 del 15 marzo 2021, ha affidato fino al 31/03/2027, la gestione dei propri alloggi ad ALER.
Per chiedere l’assegnazione di una casa popolare, secondo la nuova normativa, è necessario attendere che venga emanato un Avviso Pubblico riferito all’Ambito territoriale di cui fa parte anche il comune di Gallarate (Comuni appartenenti al Piano di Zona: Gallarate, Cairate, Samarate, Solbiate Arno, Cassano Magnago, Oggiona con Santo Stefano, Jerago con Orago, Cavaria con Premezzo, Albizzate), come indicato dall’art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.
Tale avviso, indicherà le unità abitative disponibili nel territorio, gli enti proprietari (ALER, Comune di Gallarate, Comuni appartenenti al Piano di Zona, eventuali altri soggetti accreditati), i criteri di accesso ed i punteggi previsti per le condizioni familiari, economiche e abitative.
Le domande potranno essere presentate, nel periodo indicato dall’Avviso pubblico, solo per via informatica, accedendo alla piattaforma regionale dei servizi abitativi pubblici, accreditandosi con la CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure con la Tessera Sanitaria (CNS) o con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Per l’inserimento della domanda è necessaria anche una marca da bollo da 16 €, pagabile direttamente per via informatica, oppure inserendo il codice della marca da bollo (la marca da bollo andrà annullata e conservata, poiché dovrà essere esibita in caso di assegnazione).
Per i cittadini in difficoltà, sarà anche possibile avvalersi del supporto per la compilazione delle domande e l’inserimento delle istanze nella piattaforma regionale dei servizi abitativi pubblici, delle strutture indicate nell’avviso pubblico, che provvederanno ad accreditare l’utente che dovrà presentarsi munito di CIE/CNS e relativo PIN (occorre anche una mail o un telefonino per ricevere il codice di accesso) oppure di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
La domanda avrà per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda potrà riguardare l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona.
I nuclei familiari in condizioni di indigenza (con ISEE fino a 3.000,00 €) potranno presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti’.
In assenza di unità abitative adeguate, la domanda potrà comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell’ambito, con l’eccezione dei nuclei familiari in condizione di indigenza che potranno presentare domanda solo nel comune di residenza. In tali casi, l’eventuale assegnazione di un’unità abitativa avverrà qualora successivamente all’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate.
Il richiedente potrà indicare, definendone l’ordine di preferenza, fino a un massimo di 2 unità abitative congrue per il proprio nucleo familiare (vedi tabella sotto), ma tale preferenza è solo indicativa e l’Ente Proprietario (Comune o ALER) potrà comunque assegnare un alloggio diverso da quelli scelti:
Superficie residenziale | ||
Numero componenti | Valori minimi | Valori massimi |
1 | 28 mq | 46 mq |
2 | 38 mq | 55 mq |
3 | 48 mq | 65 mq |
4 | 58 mq | 80 mq |
5 | 68 mq | 93 mq |
6 | 78 mq | Nella superficie massima disponibile |
In base al periodo di residenza in Lombardia e nel Comune, alle condizioni abitative, familiari, economiche dichiarate nell’istanza ed alla categoria di appartenenza, se il nucleo familiare richiedente è in possesso dei requisiti necessari per accedere ai Servizi Abitativi Pubblici, così come definiti dall’Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, viene attribuito un punteggio, al fine di formare una graduatoria per ogni ente proprietario riferita a ciascun territorio comunale.
Gli alloggi disponibili verranno assegnati dall’Ente proprietario in base a tale graduatoria, dopo attenta verifica delle condizioni dichiarate nell’istanza, dando priorità ai nuclei in condizione di indigenza residenti nel Comune dove sono ubicati gli alloggi (a cui è riservata una specifica percentuale, indicata nell’Avviso Pubblico, degli alloggi assegnabili).
Se dalla verifica della domanda dovesse emergere la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente proprietario provvederà all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente, informando quest’ultimo.
Se dall’attività di verifica della domanda dovesse risultare la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, l’ente proprietario provvederà alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria.
Qualora dai controlli o dalle autocertificazioni richieste prima dell’assegnazione, dovessero emergere dichiarazioni non corrispondenti al vero, oltre all’immediata cancellazione della domanda, vi è l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, poiché le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguite (art 76 del DPR 445/00).
Si consiglia, pertanto, prima di inoltrare la domanda, di leggere attentamente quanto si sta dichiarando ed in caso dovessero sorgere dei dubbi, di informarsi prima.
A titolo esemplificativo:
Prima dell’assegnazione il richiedente dovrà accettare l’alloggio assegnato. Nel caso di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente l’ente proprietario procederà, previa comunicazione all’interessato, alla cancellazione della domanda e allo scorrimento della graduatoria
Le domande presentate decadono automaticamente con la pubblicazione della graduatoria del successivo Avviso Pubblico.
Oltre all’assegnazione il vigente Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni disciplina anche altri istituti, quali:
L’ospitalità temporanea di altre persone nell’alloggio popolare (Art. 17);
L’ampliamento del proprio nucleo familiare (Art. 18);
La coabitazione per finalità assistenziali (Art.19);
La fusione di nuclei assegnatari (Art. 20);
Le domande di subentro nel contratto d’affitto (Art. 21);
Le istanze di cambio alloggio (Art. 22);
Le cause che determinano l‘annullamento (Art. 24) e la decadenza (Art. 25) dall’assegnazione.
Allegati:
Legge Regionale 16/2016 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni
DGR5394 del 18/10/21 -Schema di Avviso Pubblico e punteggi
Articolo 7 del RR 4/2017 – Requisiti di Accesso
Articolo 8 del RR 4/2017 – Avviso Pubblico