AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE

L’ampliamento del nucleo familiare, come indica l’Articolo 18 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso nei casi di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

E’ ammesso altresì nel caso si tratti di:

  • genitori dell’assegnatario;
  • figli dell’assegnatario.

L’ampliamento per nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria deve essere comunicato all’Ente gestore (ALER), oppure all’Ente proprietario entro 30 giorni dal suo verificarsi e non deve comportare la perdita dei requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici (è necessario allegare nuovo ISEE aggiornato).

Nel caso l’ampliamento riguardi genitori o figli dell’assegnatario che entrano nel nucleo familiare deve essere richiesto all’Ente Gestore.

L’ampliamento modifica di fatto il nucleo familiare assegnatario (stato di famiglia), consente l’elezione di residenza nell’alloggio da parte dei nuovi componenti e determina la modifica delle condizioni economiche e familiari del nucleo assegnatario, con conseguente adeguamento del canone d’affitto.

Se l’ampliamento comporta la perdita dei requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici (ad esempio: superamento del tetto massimo di reddito, oppure, possesso di un’abitazione congrua ubicata in provincia di Varese o nel raggio di 70 km), l’Ente proprietario dell’alloggio dichiara la decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare assegnatario.

 

Allegati:

Articolo 18 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni

Modulo Comunicazione ad ALER ampliamento nucleo familiare

Dichiarazione allegata per comunicazione ampliamento ad ALER