CAMBIO ALLOGGIO

Il cambio dell’alloggio assegnato è disciplinato dall’Articolo 22 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni ed i criteri, le condizioni e le modalità con cui procedere a tali cambi, all’interno del territorio appartenente al Piano di zona di riferimento, sono individuati dagli Enti proprietari e gestori.

Per presentare domanda di cambio alloggio deve sussistere almeno una delle seguenti motivazioni:

  • nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni (solo se tali condizioni comportano dei problemi per la permanenza nell’alloggio assegnato);
  • cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale (entrambi i nuclei non devono trovarsi in condizione di morosità colpevole);
  • necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
  • gravi e documentate necessità del richiedente o del relativo nucleo familiare (solo se tali condizioni comportano dei problemi per la permanenza nell’alloggio assegnato);
  • nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito dell’Allegato 1 (vedi tabella)
Alloggio che presenta sovraffollamento:
Numero componenti nucleo Vani abitabili Superficie
1 o 2 persone 1 vano abitabile 17 mq
3 persone 2 vani abitabili 34 mq
4 o 5 persone 3 vani abitabili 50 mq
6 persone 4 vani abitabili 67 mq
7 o più persone 5 vani abitabili 84 mq
  • nuclei familiari che a causa del peggioramento delle condizioni economiche intendono spostarsi da Servizi Abitativi Sociali a Servizi Abitativi Pubblici, purché l’ISEE non superi i limiti per accedere ai Servizi Abitativi Pubblici;

Possono presentare domanda di cambio alloggio, indicando l’eventuale zona di preferenza (all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, ossia dei Comuni appartenenti al Piano di Zona) solo gli assegnatari che si trovano in una delle condizioni precedentemente indicate, che non si trovano in condizione di morosità colpevole e che possiedono i requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici, purché siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità (con la sola eccezione per gravi e documentate necessità del richiedente).

Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggi anche nel territorio regionale.

Le domande presentate verranno analizzate dagli Enti proprietari o gestori, che in base ai criteri ed alle modalità definite assegneranno un ordine di priorità con cui evadere le istanze, in rapporto agli alloggi disponibili per la mobilità.

Attualmente il Comune di Gallarate non ha ancora definito criteri, condizioni e modalità per i cambi alloggi, pertanto è possibile autorizzare solo quelli consensuali.

Le domande di cambio alloggio consensuale verranno invece evase direttamente, purché gli alloggi risultino congrui ed entrambi i nuclei richiedenti non si trovino in condizione di morosità colpevole.

In ogni caso, qualora gli alloggi oggetto del cambio abbiano Enti proprietari diversi, quest’ultimi potranno accordarsi per garantire tali cambi.

I cambi alloggio possono anche essere disposti direttamente dall’Ente proprietario o gestore, nei seguenti casi:

  • per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento dell’assegnatario in un’unità abitativa adeguata (terminato l’intervento se l’assegnatario ne fa richiesta potrà rientrare nell’unità abitativa originaria);
  • per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio dei Servizi Abitativi Pubblici che determinino la necessità di mobilità dell’assegnatario.

In tali casi, l’Ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento forzoso avvenga in alloggio congruo all’interno del territorio comunale e l’Ente proprietario può accollarsi le spese del primo trasloco.

In caso di trasferimento forzoso l’assegnatario può ricorrere in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento e l’Ente proprietario o gestore si esprime con decisione motivata entro 30 giorni.

In caso di conferma della decisione, l’inottemperanza dell’assegnatario al provvedimento di trasferimento forzoso produce la decadenza dall’assegnazione.

 

Allegati:

Articolo 22 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni 

Modulo Richiesta ad ALER di cambio alloggio

Modulo Richiesta ad ALER di cambio consensuale alloggio