Il cambio dell’alloggio assegnato è disciplinato dall’Articolo 22 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni ed i criteri, le condizioni e le modalità con cui procedere a tali cambi, all’interno del territorio appartenente al Piano di zona di riferimento, sono individuati dagli Enti proprietari e gestori.
Per presentare domanda di cambio alloggio deve sussistere almeno una delle seguenti motivazioni:
Alloggio che presenta sovraffollamento: | ||
Numero componenti nucleo | Vani abitabili | Superficie |
1 o 2 persone | 1 vano abitabile | 17 mq |
3 persone | 2 vani abitabili | 34 mq |
4 o 5 persone | 3 vani abitabili | 50 mq |
6 persone | 4 vani abitabili | 67 mq |
7 o più persone | 5 vani abitabili | 84 mq |
Possono presentare domanda di cambio alloggio, indicando l’eventuale zona di preferenza (all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, ossia dei Comuni appartenenti al Piano di Zona) solo gli assegnatari che si trovano in una delle condizioni precedentemente indicate, che non si trovano in condizione di morosità colpevole e che possiedono i requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici, purché siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità (con la sola eccezione per gravi e documentate necessità del richiedente).
Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggi anche nel territorio regionale.
Le domande presentate verranno analizzate dagli Enti proprietari o gestori, che in base ai criteri ed alle modalità definite assegneranno un ordine di priorità con cui evadere le istanze, in rapporto agli alloggi disponibili per la mobilità.
Attualmente il Comune di Gallarate non ha ancora definito criteri, condizioni e modalità per i cambi alloggi, pertanto è possibile autorizzare solo quelli consensuali.
Le domande di cambio alloggio consensuale verranno invece evase direttamente, purché gli alloggi risultino congrui ed entrambi i nuclei richiedenti non si trovino in condizione di morosità colpevole.
In ogni caso, qualora gli alloggi oggetto del cambio abbiano Enti proprietari diversi, quest’ultimi potranno accordarsi per garantire tali cambi.
I cambi alloggio possono anche essere disposti direttamente dall’Ente proprietario o gestore, nei seguenti casi:
In tali casi, l’Ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento forzoso avvenga in alloggio congruo all’interno del territorio comunale e l’Ente proprietario può accollarsi le spese del primo trasloco.
In caso di trasferimento forzoso l’assegnatario può ricorrere in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento e l’Ente proprietario o gestore si esprime con decisione motivata entro 30 giorni.
In caso di conferma della decisione, l’inottemperanza dell’assegnatario al provvedimento di trasferimento forzoso produce la decadenza dall’assegnazione.
Allegati:
Articolo 22 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni
Modulo Richiesta ad ALER di cambio alloggio
Modulo Richiesta ad ALER di cambio consensuale alloggio