E’ ammessa la coabitazione per assistere l’assegnatario o un componente del nucleo familiare con disabilità uguale o superiore al 66% o affetto da gravi patologie documentabili:
La coabitazione, come prevede l’Articolo 19 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, deve essere comunicata all’Ente gestore (ALER) o all’Ente proprietario entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la disabilità o la grave patologia della persona che necessita di assistenza e nel caso di presenza di soggetti terzi, dal contratto di lavoro di quest’ultimi.
La coabitazione non comporta l’inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario, pertanto non produce effetti ai fini del subentro o del cambio alloggio.
Il venir meno della necessità di assistenza, comporta la cessazione della coabitazione.
In caso di coabitazione non regolare o regolarizzata, l’Ente gestore o l’Ente proprietario diffidano l’assegnatario e lo invitano a ripristinare la situazione regolare entro il termine di 30 giorni.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, in caso di inottemperanza, ossia se non si ripristina la situazione precedente alla coabitazione, s’incorre nella decadenza dall’assegnazione.
Allegati:
Articolo 19 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni
Modulo Comunicazione Coabitazione ad ALER