COME RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UNA CASA POPOLARE

Il Regolamento Regionale n°4 del 2017 che disciplina gli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP), è stato modificato alcune volte ed anche recentemente le modalità per presentare le  domande cono cambiate.

Per chiedere l’assegnazione di una casa popolare è necessario attendere che venga emanato un Avviso Pubblico riferito all’Ambito territoriale di cui fa parte anche il Comune di Gallarate (Gallarate, Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno), come indicato dall’Articolo 8 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

L’Avviso Pubblico sovracomunale, indicherà:

  1. la definizione del nucleo familiare ai sensi dell’Articolo 6 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
  2. i requisiti per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di cui all’Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
  3. le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale;
  4. i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti gestori;
  5. i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;
  6. i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;
  7. le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi dell’Articolo 12 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (solo in caso di riconoscimento d’invalidità civile che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione);
  8. le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione.
REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

A titolo indicativo si riportano i principali requisiti necessari per fare domanda ed accedere ai servizi abitativi pubblici, fissati dall’Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni:

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività lavorativa subordinata o in proprio, o stranieri titolari di permesso per protezione internazionale, permesso umanitario, permesso per “casi speciali”;
  • Residenza o svolgimento di attività lavorativa in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento;
  • Assenza, nei precedenti 5 anni, di provvedimenti di decadenza o annullamento dell’assegnazione in locazione di alloggio sociale destinato ai Servizi Abitativi Pubblici (se sono decorsi 5 anni è necessario anche aver saldato eventuali debiti contratti);
  • Assenza, nei precedenti 5 anni, di eventi di occupazione di unità immobiliari (se sono decorsi 5 anni è necessario anche aver pagato eventuali danni);
  • Non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze;
  • Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 16.000,00 € e valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari (indicato nelle ISEE come ISP) inferiori (in Italia o in qualunque altro Stato) al limite indicato dalla lettera c) dell’articolo Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (vedi prospetto esemplificativo):                                                                                                                                                                                                                                              

     Prospetto esemplificativo:

    Numero componenti solo maggiorenni

    Valore PSE

    Soglia patrimoniale (valore in euro)

                          1 persona                                  1                            22.000,00
                         2 persone                                  1,57                            23.850,00
                         3 persone                                  2,04                            26.200,00
                        4 persone                                  2,46                            28.300,00
                        5 persone                                  2,85                           30.250,00
                       6 persone                                  3,2                           32.000,00

 

Non essere titolari di diritto di proprietà o altri diritti di godimento di alloggio adeguato (vedi tabella sotto) alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio nazionale o all’estero.

Superficie utile in mq * Componenti nucleo familiare
45 1 – 2
60 3 – 4
75 5 – 6
95 7 o più
                      (*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile                                                             dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie Accessoria

Tale disposizione non si applica al coniuge legalmente separato o divorziato in condizioni di disagio economico che a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è obbligato al versamento di assegno di mantenimento dei figli, e che pur essendo proprietario (anche insieme all’altro coniuge o ex coniuge) dell’alloggio in cui risiedono i figli, non può viverci.

REQUISITI DI ACCESSO, DISPOSIZIONI ED ASSEGNAZIONI, RIGUARDANTI GLI APPARTENENTI A FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

I Comuni decidono quale percentuale di alloggi (SAP) destinare a tale categoria, fino al limite massimo del 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno.

Gli Enti proprietari (Comuni o ALER), contestualmente all’approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura la prevedibile disponibilità di alloggi da assegnare alle Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale) e ai Vigili del Fuoco.

La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto ed a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.

I requisiti di accesso e le modalità di assegnazione di alloggi SAP destinati ai nuclei familiari appartenenti alla categoria “Forze di Polizia” e “Vigili del Fuoco” sono disciplinati dall’Articolo 7bis del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne i requisiti di accesso, gli appartenenti alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco devono presentare come gli altri nuclei la documentazione necessaria per determinare l’indicatore del bisogno abitativo, ma non si applicano le disposizioni concernenti:

  • Il limite ISEE per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici;
  • Il possesso di proprietà immobiliari in Italia e all’estero idonee per il nucleo familiare.

L’ente proprietario (Comune o ALER) dispone l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l’accettazione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura.

Infine, l’Ente proprietario dispone la decadenza dall’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l’ente proprietario dispone l’assegnazione dell’unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza del nucleo familiare nei Servizi abitativi Pubblici. In caso contrario, l’ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell’unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Come indicato dall’ Articolo 9 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni le domande potranno essere presentate, nel periodo indicato dall’Avviso pubblico, solo per via informatica, accedendo alla piattaforma regionale dei Servizi Abitativi Pubblici, accreditandosi con la CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure con la CNS (Tessera Sanitaria)   o lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per l’inserimento della domanda è necessaria anche una marca da bollo da 16 €, pagabile direttamente per via informatica, oppure inserendo il codice della marca da bollo (attenzione che in fase di assegnazione verrà chiesto di mostrare tale marca da bollo annullata, per cui è necessario conservarla) .

Per i cittadini in difficoltà, per la compilazione delle domande, sarà anche possibile avvalersi del supporto delle strutture indicate nell’avviso pubblico, che provvederanno ad accreditare l’utente che dovrà presentarsi munito di CIE/CNS e relativo PIN (occorre anche una mail o un telefonino per ricevere il codice di accesso) oppure di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) necessari  per l’inserimento delle istanze nella piattaforma regionale dei Servizi Abitativi Pubblici.

La domanda avrà per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa congrua per il proprio nucleo familiare (vedi tabella sotto) localizzata nel Comune di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente.

                     Superficie residenziale

     Numero componenti          Valori minimi           Valori massimi
                       1                  28 mq                 46 mq
                       2                  38 mq                 55 mq
                       3                  48 mq                 65 mq
                       4                  58 mq                 80 mq
                       5                  68 mq                 93 mq
                       6                  78 mq          Nella superficie                     massima disponibile

Qualora non siano presenti unità abitative disponibili nel proprio comune di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa, sarà possibile indicare uno o più alloggi ubicati in altro comune dello stesso ambito territoriale (Gallarate, Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno).

Nella domanda si potranno indicare sino ad un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due unità abitative dovrà essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. Tali preferenze, però, sono solo indicative, poiché l’Ente proprietario (Comune o ALER) potrà assegnare anche un alloggio diverso da quelli scelti.

I nuclei familiari in condizioni di indigenza, ossia con ISEE fino a 3.000,00 €, potranno presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Solo se nel comune di residenza non vi sono unità abitative adeguate alle caratteristiche ed alla composizione del nucleo familiare, il richiedente potrà presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti (Gallarate, Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Samarate).

In assenza di unità abitative adeguate, la domanda potrà comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo Comune dell’ambito, con l’eccezione dei nuclei in condizione di indigenza che potranno presentare domanda solo nel Comune di residenza. In tali casi, l’eventuale assegnazione di un’unità abitativa avverrà qualora successivamente all’apertura dell’Avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate.

Al fine di indicare gli alloggi oggetto della propria domanda, le unità abitative assegnabili saranno pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

  1. ente proprietario;
  2. zona, frazione o municipio;
  3. superficie utile residenziale;
  4. numero dei vani e fotografie dell’unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
  5. piano;
  6. presenza di ascensore;
  7. presenza di barriere architettoniche;
  8. tipologia di riscaldamento;
  9. stima delle spese per i servizi;
  10. numero di domande presentate.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Come indicato dall’Articolo 12 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, al termine del periodo di presentazione delle domande, entro 5 giorni dalla scadenza, i Comuni e le ALER approvano le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

Ad ogni domanda presentata, in base al periodo di residenza in Lombardia e nel Comune, alle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate nell’istanza viene attribuito un punteggio, che concorre alla formazione delle graduatorie, così come indicato nell’Avviso Pubblico.

E’ importante ricordare che qualora dovessero emergere dichiarazioni non corrispondenti al vero (in fase di presentazione dell’istanza o in fase di presentazione della documentazione richiesta prima dell’assegnazione), oltre alla cancellazione della domanda dalla graduatoria, vi è l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, poiché le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguite (art. 76 del DPR 445/00).

Si consiglia, pertanto, prima di inoltrare la domanda, di leggere attentamente quanto si sta dichiarando ed in caso dovessero sorgere dei dubbi, di informarsi prima.

A titolo esemplificativo:

  • se si possiede una quota di una proprietà immobiliare (case, fabbricati o terreni) ereditata insieme ad altri, non bisogna assolutamente dichiarare che non si possiedono proprietà immobiliari, così come se l’abitazione è stata pignorata, ma non è ancora stata venduta all’asta giudiziaria;
  • se non si è sicuri del periodo di residenza nel Comune ed in Lombardia, meglio chiedere all’anagrafe l’esatta data di iscrizione.

Le graduatorie saranno consultabili rispettivamente nei siti istituzionali dei Comuni e delle ALER.

Nelle graduatorie pubblicate saranno indicati, per ciascun nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.

Solo in caso di certificato d’invalidità rilasciato entro la data di pubblicazione della graduatoria, ma successivamente alla domanda, sarà possibile presentare richiesta di rettifica del punteggio (Articolo 12 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni) entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In assenza di ricorsi le graduatorie provvisorie diventeranno definitive dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione, mentre in caso di istanze di rettifica del punteggio l’ente proprietario deciderà mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza si intenderà accolta e le graduatorie provvisorie diventeranno definitive.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate nei successivi cinque giorni  all’albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari (ad esempio nel sito di ALER distinte per i Comuni dove sono ubicati gli alloggi di sua proprietà inseriti nell’Avviso Pubblico).

Tali graduatorie, distinte per Ente proprietario e territorio comunale dove sono ubicati gli alloggi, dureranno fino all’approvazione della graduatoria definitiva del successivo Avviso Pubblico,  dopodiché tutte le  domande decadranno immediatamente ed automaticamente (a differenza della precedente normativa le domande non durano 3 anni).

CATEGORIE DI APPARTENENZA

L’Articolo 14 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni definisce le categorie sociali di appartenenza, a cui viene attribuito uno specifico punteggio, così come indicato nell’Avviso Pubblico.

  1. Anziani (nuclei formati al massimo da due componenti di cui almeno uno con età maggiore a 65 anni e l’altro se di età inferiore totalmente inabile al lavoro, oppure almeno uno dei due componenti deve avere più di 75 anni);
  2. Famiglie monoparentali (nuclei già composti da una sola persona con eventuali minori a carico, per cui il punteggio non viene  attribuito qualora si tratti di richiedenti presenti anagraficamente in altri nuclei familiari);
  3. Disabili (presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con invalidità superiore al 66%);
  4. Famiglie di nuova formazione (nuclei da costituirsi prima della consegna dell’alloggio o costituitisi al massimo nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, con matrimonio, unione civile, ecc. Possono anche esserci minori);
  5. Appartenenti alle forze di polizia ed ai Vigili dei Fuoco (nuclei con all’interno uno o più apparenti a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco);
  6. Eventuale altra categoria di rilevanza sociale definita dal Comune (il Comune può decidere di introdurre o meno tale categoria, indicandone le caratteristiche).
ASSEGNAZIONI DELLE UNITA’ ABITATIVE

E’ meglio precisare che per i nuclei in condizione di indigenza e per le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco vi è una riserva di alloggi.

Infatti,  il 20 % degli alloggi disponibili (tale quota può essere aumenta oltre il 20% dal Comune, indicandolo nel Piano Annuale dell’Offerta Abitativa) per ogni ente proprietario (Comuni o ALER) sono riservati ai nuclei familiari in condizione di indigenza (vedi Articolo 13 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni) ed alcuni alloggi sono riservati alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco (vedi Articolo 7bis del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni).

Inoltre, nelle assegnazioni destinate ai nuclei in condizione di indigenza, coloro che risiedono nel Comune dove sono ubicati gli alloggi disponibili (scelti dal richiedente) hanno la priorità su  quelli residenti in altri Comuni, indipendentemente dal punteggio ottenuto (ISBAR). Ciò significa che la quota di alloggi destinati ai nuclei in condizione di indigenza vengono prima assegnati a quelli residenti nel Comune dove gli alloggi sono ubicati e solo successivamente, nel caso in cui rimangono alloggi disponibili per i nuclei indigenti, è possibile assegnarli a coloro che risiedono in altri comuni.

Infatti, come indica l’Articolo 15 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, l’assegnazione delle unità abitative, indicate nell’Avviso Pubblico, è effettuata dall’ente proprietario (Comune o ALER) a partire dalle domande in graduatoria dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite del 20 % degli alloggi disponibili (salvo che il Comune non abbia deciso di incrementare tale percentuale).

Nel Piano Annuale, i Comuni, oltre ad indicare la percentuale di alloggi riservati alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco (fino ad un massimo del 10% degli alloggi disponibili), possono anche incrementare la percentuale di alloggi da destinare ai nuclei in condizioni di indigenza.

Solo dopo aver assegnato la percentuale di alloggi riservati ai nuclei in condizione di indigenza, l’Ente proprietario (Comune o ALER) assegna i rimanenti alloggi disponibili indicati nell’Avviso Pubblico secondo l’ordine definito dalla graduatoria

Infine, l’assegnazione è preceduta dal controllo su quanto dichiarato in fase di presentazione dell’istanza, per cui il richiedente viene contattato al fine di presentare atti o documenti necessari per effettuare l’istruttoria, al fine di verificare  il possesso dei requisiti di accesso ed il punteggio (ISBAR) assegnato.

Se dalla verifica della domanda dovesse emergere la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente proprietario provvederà all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente, informando quest’ultimo.

Se dall’attività di verifica della domanda dovesse risultare la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, l’ente proprietario provvederà alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria.

Il provvedimento di assegnazione è comunque preceduto dalla dichiarazione del richiedente di accettazione dell’alloggio assegnato, in mancanza della quale l’istanza viene cancellata.

Allegati:

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale 16/2016 e successive modifiche e integrazioni

Regolamento Regionale 4/2017 e successive modifiche e integrazioni

DGR5394 del 18/10/21 -Schema di Avviso Pubblico e punteggi

Articolo 6 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (definizione di nucleo familiare)

Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (requisiti di accesso)

Articolo 7bis del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Forze di Polizia e VV.FF.)

Articolo 8 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Avviso Pubblico)

Articolo 9 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Domanda di assegnazione)

Articolo 12 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Formazione delle Graduatorie)

Articolo 13 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Nuclei familiari in condizione di indigenza)

Articolo 14 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Categorie di appartenenza)

Articolo 15 del R.R. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (Assegnazione delle Unità abitative)