DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE

Come indica l’Articolo 25 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, la decadenza dall’assegnazione viene disposta dal Comune o da ALER nei seguenti casi:

  • non abbia utilizzato l’alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all’ente proprietario o gestore;
  • abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato o sue pertinenze;
  • abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;
  • abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
  • abbia violato le disposizioni concernenti l’ospitalità, l’ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;
  • abbia causato gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio;
  • non si sia presentato per la sottoscrizione del contratto d’affitto o non abbia stabilmente occupato l’alloggio e trasferito la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contatto di locazione;
  • abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell’ente gestore concernenti l’uso dell’alloggio;
  • abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;
  • non abbia, a seguito della diffida dell’ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza o l’abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d’ufficio (l’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito);
  • non abbia pagato l’affitto o le spese, per morosità colpevole, per un periodo pari almeno a 12 mensilità anche non continuative, negli ultimi 24 mesi (l’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario sottoscriva con l’ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell’ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato);
  • non abbia provveduto con la dovuta diligenza, essendo stato informato adeguatamente e tempestivamente dall’ente proprietario, a richiedere, avendone i requisiti, contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale tramite gli enti proprietari e con le modalità al riguardo previste;
  • il soggetto appartenente alle Forze di polizia abbia o  al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, ma in tali casi devono sussistere i requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici;
  • sia stato condannato per delitti di violenza domestica;
  • abbia perso uno dei requisiti di accesso ai Servizi Abitativi Pubblici di cui all’Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni (ad eccezione delle lettere c) e d) dell’art 7 comma 1, ossia per il reddito ed il patrimonio si applicano le soglie indicate nei requisiti di permanenza e non in quelle di accesso);
  • abbia perso i seguenti requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici (tale condizione non si applica ai nuclei appartenenti alla categoria “forze di polizia”):
  1. superamento della soglia economica massima per la permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici (ISEE pari o maggiore di euro 35.000);
  2. superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all’articolo 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2);
                                           TABELLA SOGLIA PATRIMONIALE DI ACCESSO AGLI ALLOGGI SAP 
    Numero componenti solo maggiorenni             Valore PSE           Soglia patrimoniale (valore in euro)
                  1 persona             1                        22.000,00
                  2 persone             1,57                       23.850,00
                  3 persone             2,04                       26.200,00
                  4 persone             2,46                       28.300,00
                  5 persone             2,85                       30.250,00
                  6 persone             3,20                       32.000,00
  3. conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 Km, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1, oppure su un alloggio adeguato (per adeguato si intende un alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare oppure con superficie utile superiore a quella indicata nella tabella) alle esigenze del nucleo familiare (tale condizione non si applica al coniuge legalmente separato o divorziato in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli).
Superficie utile in mq. Componenti nucleo familiare
45 1 – 2
60 3 – 4
75 5 – 6
95 7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie Accessoria

In caso di perdita dei requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici (superamento soglia economica o patrimoniale, possesso di alloggio congruo in provincia o nel raggio di 70 Km), l’Ente proprietario invia preavviso di decadenza, contestando la violazione accertata.

In caso di possesso di un alloggio congruo in provincia o nel raggio di 70 km, qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi o di un accertamento biennale, dovesse persistere la situazione riscontrata, l’Ente proprietario entro 30 giorni adotta il provvedimento di decadenza.

Gli assegnatari che hanno perso uno dei requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici, possono presentare istanza all’Ente proprietario per chiedere la revoca del provvedimento di decadenza, qualora si siano modificate (vengano rimosse) le condizioni contestate prima dell’esecuzione del provvedimento di decadenza.

In caso di superamento della soglia di reddito (ISEE maggiore di 35.000 €)  e/o patrimoniale (oltre tre volte il massimale riportato nella tabella riferita alla  soglia patrimoniale di accesso agli alloggi SAP), purché questa non superi il doppio del limite massimo, l’ente gestore invia un preavviso di decadenza e l’assegnatario entro 30 giorni deve accettare la modifica del canone che viene portato al valore massimo, pena la decadenza con la richiesta di lasciare l’alloggio. Qualora durante l’anagrafe dell’utenza o su istanza dell’assegnatario si accerti il rientro nei limiti di reddito e patrimonio, il canone viene nuovamente adeguato rispetto all’area di appartenenza. Se, invece, si accerta nuovamente il superamento delle soglie massime di permanenza l’ente gestore avvia un nuovo procedimento di decadenza con le medesime modalità precedentemente descritte (preavviso di decadenza, 30 giorni per accettare il canone d’affitto, decadenza in caso di rifiuto  e non decadenza in caso di  accettazione) .

In caso di superamento del doppio della soglia massima di reddito (ISEE maggiore di 70.000 €) e/o patrimonio (oltre sei volte il massimale riportato nella tabella riferita alla  soglia patrimoniale di accesso agli alloggi SAP), anche al fine di verificare che non si tratti di una situazione transitoria, si avvia il medesimo procedimento descritto in precedenza, con il preavviso di decadenza e 30 giorni per accettare il nuovo canone.

Trascorso un anno, qualora si continui a superare il doppio del valore per la permanenza si procede alla richiesta di lasciare l’alloggio.

In caso di superamento del valore massimo inferiore al doppio, si adotta la stessa procedura precedentemente descritta per tali situazioni, mentre se il reddito rientra nei limiti si applica nuovamente il canone relativo all’area di appartenenza.

Tali disposizioni sul superamento dei limiti di reddito e/o patrimonio si applicano anche ad eventuali componenti del nucleo familiare subentrate all’assegnatario in seguito al decesso di quest’ultimo.

Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultrasessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia di reddito (ISEE ERP superiore a 35.000 €) e/o superamento del triplo della soglia patrimoniale, non costituiscono motivo di decadenza e non determinano l’obbligo di rilascio dell’unità abitativa. In tale ipotesi il canone di locazione è determinato sulla base della condizione economica attuale dell’assegnatario, in base all’area di appartenenza.

In ogni caso, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall’assegnazione, s’informa l’assegnatario delle irregolarità riscontrate invitandolo a presentare propri scritti o documenti entro 15 giorni, al fine di espletare il contradditorio con il soggetto interessato dal provvedimento.

Decorso tale termine, in assenza di giustificazioni plausibili che escludano quanto contestato, viene adottato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione, con conseguente:

  • risoluzione del contratto di locazione;
  • obbligo per l’assegnatario di rilascio dell’unità abitativa in un termine non eccedente i sei mesi;

Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Allegati:

Articolo 25 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni