FUSIONE DI NUCLEI ASSEGNATARI

Due nuclei familiari assegnatari di due distinte unità abitative destinate a Servizi Abitativi Pubblici, ubicate nel medesimo Comune, possono chiedere l’autorizzazione per vivere insieme in una delle due unità abitative, rilasciando contestualmente l’altra.

L’Ente gestore, come indicato dall’Articolo 20 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni,  accerta che:

  • L’alloggio non più utilizzato venga liberato da cose e persone;
  • La fusione dei due nuclei familiari non comporti la perdita dei requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici;
  • L’assenza per entrambi i nuclei di morosità colpevole per mancati pagamenti di affitti e/o spese, per un periodo pari a 12 mensilità anche non consecutive negli ultimi 24 mesi;
  • L’alloggio destinato alla fusione sia congruo (vedi tabella) per la fusione dei due nuclei familiari;
Superficie residenziale
Numero componenti Valori minimi Valori massimi
1 28 mq 46 mq
2 38 mq 55 mq
3 48 mq 65 mq
4 58 mq 80 mq
5 68 mq 93 mq
6 78 mq Nella superficie massima disponibile

L’accoglimento dell’istanza di fusione comporta:

  • La possibilità per tutti i componenti del nuovo nucleo oggetto di fusione di subentrare nell’assegnazione, qualora ne ricorrano le condizioni;
  • Il calcolo del canone di locazione tenendo conto delle condizioni economiche del nuovo nucleo costituitosi in seguito alla fusione;
  • L’elezione della residenza nel nuovo alloggio da parte dei componenti del nucleo familiare che si è spostato.

Allegati:

Articolo 20 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni