SUBENTRO NELL’ASSEGNAZIONE

Il subentro nell’assegnazione è disciplinato dall’Articolo 21 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di decesso dell’assegnatario, possono subentrare nell’assegnazione, a condizione che non si perdano i requisiti di permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici:

  • I componenti del nucleo familiare presenti in maniera continuativa dall’atto dell’assegnazione al decesso dell’assegnatario (se un componente è uscito dal nucleo familiare e poi è rientrato non ha diritto a subentrare);
  • Coloro che successivamente all’assegnazione sono entrati a far parte del nucleo familiare a seguito di accrescimento naturale o legittimo (nascita di un figlio, adozione, ecc.), matrimonio, unione civile, provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e convivenza di fatto e che hanno convissuto in maniera continuativa fino al decesso dell’assegnatario;
  • i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario.

Nel caso in cui il decesso dell’assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie o di detenzione dove ha trasferito la residenza, è possibile subentrare anche in deroga al periodo continuativo di convivenza (dall’assegnazione al decesso).

La domanda di subentro nell’assegnazione, in caso di decesso, può essere presentata all’Ente proprietario dell’alloggio, dagli aventi diritto (indicati prima) seguendo il seguente ordine di priorità:

  1. coniuge o parte di unione civile;
  2. figli legittimi naturali riconosciuti o adottati;
  3. ascendenti (es: genitori, nonni);
  4. altri discendenti (es: nipoti di nonni);
  5. collaterali fino al terzo grado (es: fratelli, zii, nipoti, cugini, pronipoti, prozii);
  6. affini fino al secondo grado (es: suoceri, generi, nuore, cognati);
  7. persone non legate da vincoli di parentela che hanno convissuto in maniera continuativa dall’assegnazione fino al decesso dell’assegnatario.

Qualora l’assegnatario sia stato condannato per delitti di violenza domestica subentrano nell’assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo (nell’ordine indicato sopra).

In caso di nullità, scioglimento del matrimonio, separazione legale, subentra nell’assegnazione il coniuge, secondo quanto definito tra i due coniugi con accordo di separazione o con sentenza. In assenza di accordo subentra il coniuge che abita stabilmente nell’alloggio. In caso di cessazione della convivenza di fatto subentra il convivente affidatario dei figli minori o in assenza di figli chi abita stabilmente nell’alloggio.

La domanda di subentro viene analizzata dall’Ente proprietario dell’alloggio, che se ne ricorrono le condizioni (precedentemente indicate) autorizza il subingresso.

In tal caso il richiedente ha diritto ad ottenere la voltura del contratto d’affitto da parte dell’Ente gestore o dell’Ente proprietario.

In caso di diniego al subingresso, l’Ente proprietario con provvedimento motivato comunica la decisione al richiedente e fissa un termine, non superiore a 6 mesi, per rilasciare l’alloggio.

Contro tale provvedimento, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame, a cui l’Ente proprietario è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In caso di rigetto l’Ente proprietario fissa un termine, non superiore a 6 mesi, per rilasciare l’alloggio.

In caso di decesso dell’assegnatario ed in assenza di altri componenti coabitanti, l’Ente proprietario provvede all’immediato reintegro dell’alloggio e alla messa in custodia dei mobili presenti, previo inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione ad eventuali eredi.

ATTENZIONE

Ai sensi dell’Articolo 28 comma 5 bis del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni le disposizioni in materia di subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione contenute nell’Articolo 21 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni non si applicano a coloro che alla data dell’8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di subentro contenute nel precedente Regolamento Regionale 1/2004 e successive modiche e integrazioni.

 

Allegati:

Articolo 21 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 28 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni

Modulo Richiesta Subentro ad ALER

Dichiarazione ad ALER per subentro

Dichiarazione ad ALER da allegare per subentro e voltura contratto