Imposta Municipale Unica
L’imposta, istituita in via sperimentale dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i., è ora disciplinata dalla L. 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n.304, S.O. n.45.
Importanti modifiche sono state operate con la L. 27 dicembre 2013, n.147 che ha abolito l’IMU sull’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura massima di una unità per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (con le relative pertinenze) per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 12/10/2022, la deifinizione di abitazione principale viene modificata come segue:
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed “eccezionali” situazioni che ne possano giustificare l’applicazione.
L’Imu resta invece in vigore sulle abitazioni non principali (altri immobili).
Il tributo dovrà essere pagato con modello F24 con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dai proprietari di immobili o dai titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. In particolare sono soggetti all’IMU:
ESENZIONI
Sono esenti dall’IMU gli immobili equiparati all’abitazione principale (con esclusione delle categorie A/1-A/8 e A/9) quali:
La facoltà di assimilare l’abitazione dei residenti all’estero (AIRE) è stata soppressa per effetto dell’entrata in vigore della L. 23/05/2014, n.80. Pertanto, dall’anno 2014, l’IMU da versare deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
A partire dall’anno 2015 e fino all’anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e quindi esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare (con esclusione delle categorie A/1 – A/8 e A/9) e relative pertinenze nei limiti di legge, posseduta dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Dall’anno 2020 il tributo è dovuto.
Rimane in vigore l’agevolazione prevista per l’abitazione principale di proprietà/usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, limitatamente ad una sola unità immobiliare, purché non risultino locate, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1, comma 741, della L. 27/12/2019, n.160).
Dapprima esenti, a partire dall’anno 2020, ai fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n.133, si applica l’aliquota di riferimento (art.1, coma 750, della L. 27/12/2019, n.160).
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