IMU 2017

Con delibera di Consiglio n.10 del 22/03/2017 sono state confermate le aliquote IMU già in vigore

 

Scadenze di legge per il pagamento:     Acconto il 16 giugno 2017            Saldo 16 dicembre 2017

 

Aliquote anno 2017

  • 0,40 per cento per abitazione principale solo cat. A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze
  • 0,86 per cento per tutti gli altri immobili

 

COME PAGARE: con modello F24 in autotassazione. Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno; il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio. E’ possibile stampare i relativi modelli F24 mediante l’accesso al servizio Linkmate; il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.

 

E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.

Sono confermate per l’anno 2017 le ulteriori agevolazioni introdotte con la Legge di Stabilità (Legge n.208 del 28/12/2015)

 

L’IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; anche per l’anno 2017 l’esenzione viene estesa anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola (esenzione ripristinata dal 01/01/2016)

 

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:

  • 3912 – Abitazione principale cat.A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze (nei limiti di legge)
  • 3914 – Terreni (agricoli e incolti)
  • 3916 – Aree Fabbricabili
  • 3918 – Altri Fabbricati
  • 3925 – Immobili cat.D (quota Stato)
  • 3930 – Immobili cat.D (quota Comune)

CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869

Importo minimo: non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) é inferiore ad euro 12,00 (dodici).

 

Assimilazioni e agevolazioni

E’ assimilata all’abitazione principale – e perciò esente –  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Detrazioni Abitazione principale

 Per gli immobili di categoria A/01 – A/08 – A/09 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli immobili storici (D.Lgs. n.42/2004) e per gli immobili inagibili o inabitabili é prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato nel regolamento IUC – IMU le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione. Per gli immobili di cat. D di proprietà di Onlus registrate presso l’apposita anagrafe valgono le disposizioni dell’anno 2014.

 

Valori aree fabbricabili

La disciplina dell’IMU non consente di fare riferimento all’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che permetteva di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune. Per tale motivo i valori pubblicati costituiscono un mero riferimento per il contribuente ai fini del calcolo dell’imposta.

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