Con delibera di Consiglio n.9 del 26/05/2020 sono state approvate le aliquote IMU
Scadenze di legge per il pagamento: Acconto il 16 giugno 2020 – Saldo 16 dicembre 2020
Aliquote anno 2020
- 0,60 per cento per abitazione principale solo cat. A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze
- 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,20 per cento per gli immobili c.d. “beni merce”
- 0,86 per cento per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati
- 1,06 per cento per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili
COME PAGARE: con modello F24 in autotassazione. Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno; il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio. Mediante l’accesso al servizio LINKmate è possibile stampare i relativi modelli F24 oppure effettuare il pagamento con carta di credito (fino a € 250) o dal proprio conto corrente con MyBank (per le Banche aderenti); il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.
E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.
Sono confermate per l’anno 2020 le ulteriori agevolazioni introdotte con la Legge di Stabilità (Legge n.208 del 28/12/2015)
L’IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; anche per l’anno 2020 l’esenzione viene estesa anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica previa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, a pena di decadenza, mediante apposito modello ministeriale, come previsto dall’art.2 – comma 5 bis – del DL n.102/2013;
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:
- 3912 – Abitazione principale cat.A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze (nei limiti di legge)
- 3914 – Terreni (agricoli e incolti)
- 3916 – Aree Fabbricabili
- 3918 – Altri Fabbricati
- 3925 – Immobili cat.D (quota Stato)
- 3930 – Immobili cat.D (quota Comune)
- 3939 – Immobili Beni Merce (come da Risoluzione 29E/2020)
CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869
Importo minimo: non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) é inferiore ad euro 12,00 (dodici).
Assimilazioni e agevolazioni
Dall’anno 2020 non sono più assimilati all’abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), anche se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e pertanto l’imposta è dovuta con l’applicazione dell’aliquota dell’1,06 per cento.
E’ assimilata all’abitazione principale – e perciò esente – l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazioni Abitazione principale
Per gli immobili di categoria A/01 – A/08 – A/09 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli immobili storici (D.Lgs. n.42/2004) e per gli immobili inagibili o inabitabili é prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e perizia redatta da tecnico abilitato. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato nel regolamento IMU le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione. Per gli immobili di cat. D di proprietà di Onlus registrate presso l’apposita anagrafe, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n.460/97, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
Valori aree fabbricabili
Ai sensi dell’art.1 c.777 della Legge n.160/2019, l’Ente può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
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