Con delibera di Consiglio n.37 del 21/12/2020 sono state approvate le aliquote IMU
Scadenze di legge per il pagamento: Acconto il 16 giugno 2021 – Saldo 16 dicembre 2021
Aliquote anno 2021
- 0,60 per cento per abitazione principale solo cat. A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze
- 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,20 per cento per gli immobili c.d. “beni merce”
- 0,86 per cento per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati
- 1,06 per cento per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili
COME PAGARE: con modello F24 in autotassazione. Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno; il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio. Mediante l’accesso al servizio LINKmate è possibile stampare i relativi modelli F24 oppure effettuare il pagamento con carta di credito (fino a € 250) o dal proprio conto corrente con MyBank (per le Banche aderenti); il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.
E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.
Sono confermate per l’anno 2021 le ulteriori agevolazioni introdotte con la Legge di Stabilità (Legge n.208 del 28/12/2015)
L’IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; anche per l’anno 2021 l’esenzione viene estesa anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica previa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, a pena di decadenza, mediante apposito modello ministeriale, come previsto dall’art.2 – comma 5 bis – del DL n.102/2013;
Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19
In base al Decreto Agosto (D. L.14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art.1, comma 599, della Legge n. 178/2020 proroga l’esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, così come disciplinata dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, anche per la rata di acconto 2021.
In particolare, il comma 599 prevede che per l’anno 2021 non è dovuta la rata di acconto per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:
- 3912 – Abitazione principale cat.A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze (nei limiti di legge)
- 3914 – Terreni (agricoli e incolti)
- 3916 – Aree Fabbricabili
- 3918 – Altri Fabbricati
- 3925 – Immobili cat.D (quota Stato)
- 3930 – Immobili cat.D (quota Comune)
- 3939 – Immobili Beni Merce (come da Risoluzione 29E/2020)
CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869
Importo minimo: non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) é inferiore ad euro 12,00 (dodici).
Assimilazioni e agevolazioni
E’ assimilata all’abitazione principale – e perciò esente – l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
A decorrere dal 2021, l’art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, introduce una riduzione dell’IMU pari al 50% sul dovuto applicando l’aliquota ordinaria del 1,06% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
La nuova agevolazione spetta quindi a condizione che il soggetto sia:
- titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Detrazioni Abitazione principale
Per gli immobili di categoria A/01 – A/08 – A/09 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli immobili storici (D.Lgs. n.42/2004) e per gli immobili inagibili o inabitabili è prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e perizia redatta da tecnico abilitato. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato nel regolamento IMU le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per gli immobili di cat. D di proprietà di Onlus registrate presso l’apposita anagrafe, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n.460/97, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
Valori aree fabbricabili
Ai sensi dell’art.1 c.777 della Legge n.160/2019, l’Ente può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
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