Con delibera di Consiglio n.50 del 20/12/2021 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2022.
Scadenze per i versamenti (stabilite dalla legge): Acconto il 16 giugno 2022 – Saldo 16 dicembre 2022
ALIQUOTE ANNO 2022
COME PAGARE: con modello F24 in autotassazione. Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno; il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio. Mediante l’accesso al servizio LINKmate è possibile stampare i relativi modelli F24 oppure effettuare il pagamento con carta di credito (fino a € 250,00) o dal proprio conto corrente con MyBank (solo per le Banche aderenti); il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.
Sono confermate per l’anno 2022 le ulteriori agevolazioni introdotte con la Legge n.208 del 28/12/2015.
L’IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:
MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021).
Limitatamente all’anno 2022 l’IMU è applicata nella misura del 37,5 per cento per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa è stata rideterminata al 62,5%.
ESENZIONE IMU “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della Legge 160/2019).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021).
La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta deve essere comunicata per mezzo della dichiarazione IMU al comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge n.160 del 2019”. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, co.1, lett. d, e co. 3 D.L. 104/2020).
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:
CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869
Importo minimo: non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) é inferiore ad euro 12,00 (dodici).
Anziani o Disabili
È assimilata all’abitazione principale – e perciò esente – l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazioni Abitazione principale
Per gli immobili di categoria A/01 – A/08 – A/09 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Immobili storici e inagibili/inabitabili
Per gli immobili di interesse storico-artistico (D.Lgs. n. 42/2004) e per gli immobili inagibili/inabitabili è prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l’inagibilità/inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e perizia redatta da tecnico abilitato.
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato nel regolamento IMU le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per gli immobili di cat. D di proprietà di Onlus registrate presso l’apposita anagrafe, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460/97, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Valori aree fabbricabili
Ai sensi dell’art.1, comma 777, della Legge n. 160/2019, l’Ente può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
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