TASI

Tassa sui servizi indivisibili (ABOLITA con la Legge n.160/2019 dal 01/01/2020)

L’imposta è istituita dalla Legge di Stabilità 2014 e riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. Il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale (*), le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.

(*) Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28/12/2015) sono state esentate dall’imposta le abitazioni principali (con residenza e dimora abituale). Per gli immobili di lusso classificati nelle categorie A/01-A/08-A/09 il proprietario e l’utilizzatore continueranno a corrispondere la TASI come nell’anno 2015. Se la TASI dovuta dal detentore di abitazione principale è stata esentata altrettanto non può dirsi per la quota a carico del possessore che continuerà ad essere dovuta nella percentuale del 90%.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Dovrà essere pagata con modello F24 da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti).

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