BONUS NIDO 2020 INPS

Si informa che INPS ha attivato, dal 17 gennaio 2020, la procedura che consente l’inserimento delle domande di bonus nido per l’anno 2020.
La misura si colloca nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il bonus è suddiviso secondo i seguenti importi:

• fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro;

• fino ad un massimo di 2.500 euro su base annua per i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) compreso tra 25.001 e 40.000 euro;

• fino ad un massimo di 1.500 euro su base annua per i nuclei familiari con un ISEE minorenni oltre 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ ISEE.

Si specifica che il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per il minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge.
Per ulteriori informazioni si invita a visitare direttamente il sito dell’INPS al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416

oppure a chiamare il Contact Center multicanale – da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 -, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

UTILIZZO BONUS NIDO DURANTE SOSPENSIONE SERVIZI PER COVID-19
Si specifica altresì che con il messaggio 1° aprile 2020, n. 1447, l’INPS ha specificato che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere di pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto poi a presentare i documenti giustificativi della spesa. Non è richiesta, invece, la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore). Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.
Per ulteriori informazioni si invita a visitare direttamente il sito dell’INPS al seguente indirizzo:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53558