Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma NON imprenditoriale

Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale
  • in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo non continuativo, con un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a 90 giorni all’anno, anche non continuativi.

Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.

Gli alloggi dati in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano locazioni con finalità turistiche, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni. La locazione per periodi superiori a i 30 giorni non viene considerata locazione turistica.

La normativa vigente prevede l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, art. 8):

  • per attività di case e appartamenti per vacanze
  • per alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni (Legge 09/12/1998, n. 431).

 

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