Nuove procedure in materia di “separazione e divorzio”
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Con la Legge n. 162 del 10/11/2014 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 132/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Queste nuove disposizioni legislative, hanno cambiato radicalmente alcuni aspetti legati al diritto civile e, per quel che riguarda gli Ufficiali di Stato Civile, le procedure per “separazione e divorzio”.
In particolare, l’art. 6 della L. 162/2014, in vigore dall’11 novembre 2014, riguarda la Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mentre l’art. 12, in vigore dall’11 dicembre u.s, stabilisce che, in mancanza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere lo stesso accordo di cui sopra davanti all’ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di essi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
In sintesi si potrà decidere di separarsi e divorziare:
1) Davanti all’ufficiale di stato civile. Questa possibilità riguarda unicamente le separazioni consensuali non è ammessa per chi abbia figli a carico e non permette di concludere patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi si dovranno presentare all’ufficiale di stato civiledel Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Deve essere presentata da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di separarsi o divorziare; occorre poi compilare l’atto contenente l’accordo che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, che va sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. I coniugi dovranno ripresentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo: la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. L’accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile è immediatamente efficace.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.
Per gli accordi da concludere dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell’atto conclusivo.
2) NELLO STUDIO DI UN AVVOCATO INVECE CHE IN TRIBUNALE. Convenzione di negoziazione assistita in assenza figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. In questo caso ogni coniuge necessita dell’assistenza di un avvocato che ha il compito di redigere la convenzione di negoziazione assistita che fissa i termini concordati per lo svolgimento della negoziazione. Gli avvocati devono trasmettere l’accordo al Pm presso il tribunale competente. Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta a trasmettere copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Nel caso di coniugi con figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Gli avvocati delle parti sono tenuti a trasmettere l’accordo entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che lo autorizza se ritiene che risponda all’interesse dei figli. Se invece ritiene che non risponda all’interesse dei figli, il Pm deve trasmettere l’accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale che deve fissare, entro i successivi 30 giorni, la comparizione di marito e moglie. Dopo l’autorizzazione dell’accordo, uno degli avvocati deve, entro 10 giorni, trasmetterne una copia da lui autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Per il deposito degli accordi da parte degli avvocati all’ufficiale di stato civile, gli stessi verranno protocollati al momento e trascritti nei 7 giorni successivi. La documentazione può essere trasmessa tramite pec al seguente indirizzo: demografici@pec.comune.gallarate.va.it.