REQUISITI
La C.I. è rilasciata, su richiesta, senza limiti di età a:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I CITTADINI ITALIANI
Per dare alla carta di identità validità per l’espatrio occorre inoltre sottoscrivere:
Per i maggiorenni: dichiarazione di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. (Art. 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185).
Per i minorenni (dai o a 18 anni): richiesta e assenso di entrambi i genitori o del tutore (indicare anche gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela) o ente/famiglia affidataria, in difetto nulla osta scritto dal giudice tutelare.
Per la richiesta è necessaria la presenza allo sportello di entrambi i genitori o di un solo genitore purché munito dell’atto di assenso firmato dall’altro con fotocopia del documento di identità di quest’ultimo, oppure dall’unico genitore esercente la patria potestà sul minore. La presenza del minore è sempre necessaria, dai 12 anni in poi dovrà anche apporre la firma sulla carta di identità.
Fino a 14 anni, il minore deve viaggiare accompagnato dai genitori.
Al riguardo si suggerisce di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. estratto/certificato di nascita con indicazioni di paternità e maternità). Nel caso in cui il minore di anni 14 debba espatriare accompagnato da persone diverse dal genitore è necessario compilare una dichiarazione di accompagnamento da presentare alla Questura (per procedura vedi www.poliziadistato.it/articolo/191/).
Alla dichiarazione vanno allegati:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I CITTADINI STRANIERI
La carta di identità rilasciata agli stranieri non ha validità per l’espatrio.
AVVERTENZE
Nel documento può essere omessa l’indicazione dello stato civile, salvo specifica dell’interessato (per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i, e compare solo la dicitura “libero”), così come è facoltativa l’indicazione della professione.
DURATA
La carta d’identità ha una validità differenziata a secondo dell’età del richiedente:
PROROGA
Con circolare n. 23 del 28 luglio 2010 il Ministero dell’Interno ha segnalato alcuni disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità d frontiera di diversi Paesi esteri, della carta d’identità valida per l’espatrio prorogata con timbro sul documento cartaceo. Si consiglia di consultare il sito www.poliziadistato.it e www.viaggiaresicuri.it per verificare in anticipo la validità della proroga presso il paese di destinazione. Tuttavia allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori in questione di munirsi di PASSAPORTO o di procedere alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.
RINNOVO (dopo 10 anni)
La carta d’identità può essere rinnovata dal 180° giorno prima della scadenza. Per il rinnovo è necessario produrre gli stessi documenti richiesti della C.I. con l’aggiunta della vecchia carta d’identità scaduta.
In caso di smarrimento o furto è necessario presentare:
Costi
Il rilascio della carta d’identità cartacea, per i soli casi previsti dalla normativa, è soggetto al pagamento del diritto di segreteria di Euro 0,26 e al diritto fisso di Euro 5,16. In caso di smarrimento il duplicato della C.I. è soggetto al pagamento del diritto di segreteria di Euro 0,26 e al doppio diritto fisso di Euro 10,32.