RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CAMBIO DI VIA
RESIDENZA IN TEMPO REALE
DAL 9 MAGGIO 2012
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’ art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, e sul sito del Comune di Gallarate, dichiarazioni che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Dalla data del 9 maggio 2012, pertanto, i cittadini utilizzando i moduli appositamente predisposti, potranno presentare le dichiarazioni per:
a) trasferimento di residenza con provenienza da altro comune italiano o dall’estero o cambio di via;
b) trasferimento di residenza all’estero (art. 13 lettera a).
Le dichiarazioni sopra indicate potranno essere presentate con le modalità sotto indicate:
- richiedendo un appuntamento ai seguenti numeri telefonici 0331 754280 – 0331 754283 – 0331 754284 OPPURE prenotando un appuntamento direttamente da casa collegandosi al sito internet del Comune di Gallarate: www.comune.gallarate.va.it dove è attiva sulla home page una speciale sezione “SERVIZI ONLINE” Prenotazione sportelli . Servizi Demografici
- per raccomandata, indirizzata a Comune di Gallarate – Ufficio Anagrafe – Lgo Camussi n. 5 –
- per fax al numero 0331 773885
- per via telematica all’indirizzo di posta elettronica pec: demografici@pec.comune.gallarate.va.itmail: anagrafe@comune.gallarate.va.it esclusivamente alle seguenti condizioni:
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
- d) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- attraverso gli sportelli di front-office dell’Ufficio Anagrafe durante gli orari d’ufficio.
Il comune destinatario entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione. Icittadini dell’Unione contestualmente alla richiesta di residenza dovranno produrre i documenti previsti ed indicati nel modello allegato B. L’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (SILENZIO- ASSENSO).
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000,i quali prevedono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente. La norma stabilisce, altresì, che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’interessato, occorre che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie e sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; è obbligatorio, altresì, allegare all’istanza i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti personali (passaporto) ed attestanti la regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno o nulla osta nei casi previsti).
ATTENZIONE: Il D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 , convertito dalla legge 23 maggio 2014 n 80, all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva di immobili”, dispone:
“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Pertanto, tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all’interno del Comune di Gallarate, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l’obbligo di dichiarare ovvero produrre, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio. In applicazione di tale norma di legge, la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve essere presentata insieme alla dichiarazione, ovvero documentazione che attesta la sussistenza del titolo di possesso dell’immobile presso cui si dichiara la residenza. L’eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile verrà dichiarata dall’ufficiale d’anagrafe irricevibile in quanto il provvedimento di iscrizione anagrafica in immobili occupati abusivamente senza titolo è nullo per legge.
ATTENZIONE
Da ottobre 1995 i cittadini che dichiarano il cambio di abitazione o residenza DEVONO procedere alla variazione su patente e carte di circolazione dei veicoli in proprietà/comproprietà. Ad oggi unica procedura per procedere alle predette variazioni e’ quella esperibile per il tramite del comune, pertanto e’ importante in sede di presentazione dell’istanza di trasferimento di residenza comunicare gli estremi dei suddetti documenti.
L’ufficiale di anagrafe consegna una ricevuta che l’utente dovrà conservare nella carta di circolazione fino al momento in cui, per la sola carta di circolazione, riceverà dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile l’apposito tagliando adesivo di aggiornamento. Per quanto riguarda la patente dal 2/2/2013 non è più previsto l’invio del tagliando adesivo da applicare sulla patente in quanto l’aggiornamento viene effettuato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Nel caso l’istanza sia inoltrata con modalità telematica o postale, la ricevuta sarà inviata ai cittadini stesso mezzo.