Agevolazione IMU/TASI – Comodato Gratuito

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Istruzioni e agevolazione IMU e TASI per il Comodato Gratuito

Data:

11 Febbraio 2016

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Descrizione

Dall’anno 2016 viene introdotta dalla Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) un’agevolazione per un’unica forma di comodato gratuito.

Per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente che ne limitano di molto l’applicazione.

Anzitutto non è prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
  • l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali A/01 – A/08 – A/09 e non deve essere in comproprietà tra comodante e comodatario come confermato dall’Ordinanza n.37346/2022 della Suprema Corte di Cassazione. Per gli anni 2021 e 2022 sono state accolte richieste anche in caso di comproprietà tra comodante e comodatario purché, in caso di presenza di altri soggetti proprietari, il consenso fosse espresso da tutti i comproprietari ma dal 01/01/2023 tale agevolazione non è concedibile;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula del contratto (ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n. 131 del 1986 e succ. modificazioni), ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più € 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine (se trattasi di contratto in forma scritta); in alternativa è possibile effettuare la registrazione di un contratto verbale (utilizzando il mod.69) dove è previsto il solo versamento di € 200,00. L’agevolazione decorre dalla data di stipula ovvero dalla data di registrazione se successiva alla stipula di oltre 30 giorni di calendario.
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ad uso abitativo e avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all’unità immobiliare concessa in comodato, un’altra abitazione comunque non “di lusso”(A/01-A/08-A/09) adibita a propria abitazione principale.

Al comodatario non vengono poste condizioni se non quella di residenza e dimora abituale nell’immobile ricevuto in comodato.

I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno successivo all’anno d’imposta di applicazione (es. 30/06/2017 per l’anno d’imposta 2016). In mancanza di dichiarazione l’agevolazione non potrà essere concessa e l’eventuale minore versamento sarà recuperato con l’irrogazione di sanzioni e interessi moratori, fatta salva l’ipotesi di ravvedimento operoso entro i termini di legge.

NON SONO PIU’ VALIDE LE CERTIFICAZIONI O DICHIARAZIONI PRESENTATE IN PRECEDENZA

Sino all’anno 2019, le aliquote da applicare sono: IMU 0,86 per cento – TASI 0,20 per cento

In relazione alla TASI del comodante, si ricorda che la riduzione del 50% della base imponibile deve essere effettuata sul 90% dell’imposta dovuta. Per il comodatario nulla è dovuto ai fini TASI.

Dall’anno 2020 l’aliquota IMU da applicare è 1,06 per cento.

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Ultimo aggiornamento: 10/11/2025, 15:04

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