Per agenzia d’affari si intende un’impresa organizzata che esercita con finalità di lucro un’attività di intermediazione senza mandato finalizzata alla conclusione di affari di qualsiasi genere prestando i propri servizi a chiunque ne faccia richiesta.

Sono agenzie d’affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti:
-compravendita con procura di veicoli usati
-disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti e certificazioni
-pubblicità per conto terzi
-organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
-organizzazione di congressi, riunioni, feste
-allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi
-compravendita di cose usate
-prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni

Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi
Devono essere rispettate le norme urbanistiche-edilizia.

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