Per ospitare una persona in una casa popolare è necessario presentare una richiesta scritta all’Ente gestore (ALER) oppure all’Ente proprietario, in cui indicare le generalità dell’ospite e l’eventuale rapporto di parentela ed attendere l’autorizzazione dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore.

L’ospitalità, come indica l’Articolo 17 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, non dovrà produrre situazioni di sovraffollamento e non potrà protrarsi per un periodo superiore a 6 mesi, oppure a 1 anno se l’ospitalità riguarda ascendenti e discendenti di primo grado (figli o genitori):

L’ospitalità può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di 6 mesi, previa autorizzazione dell’Ente gestore (ALER) o dell’Ente proprietario, a fronte di comprovata necessità.

L’ospitalità, deve essere autorizzata dall’Ente gestore (ALER) o dall’Ente proprietario, non comporta alcuna modifica della situazione economica del nucleo familiare assegnatario e le persone ospiti non possono eleggere la propria residenza nell’unità abitativa nella quale sono ospitati.

In caso di ospitalità non autorizzata, l’Ente gestore o l’Ente proprietario diffidano l’assegnatario e lo invitano a ripristinare la situazione regolare entro il termine di 30 giorni.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, in caso di inottemperanza, ossia se non si ripristina la situazione precedente all’ospitalità, s’incorre nella decadenza dall’assegnazione.

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