Come indica l’Articolo 24 del RR 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, l’annullamento dell’assegnazione viene disposto dal Comune o dall’ALER nei seguenti casi:
– contrasto del provvedimento di assegnazione con la normativa vigente all’atto dell’assegnazione stessa;
– adozione del provvedimento di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, a seguito dell’attività di controllo o di aggiornamento periodico dell’anagrafe dell’utenza da parte degli enti proprietari.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento dell’assegnazione, s’informa l’assegnatario delle irregolarità riscontrate invitandolo a presentare propri scritti o documenti entro 15 giorni.
Decorso tale termine, in assenza di giustificazioni plausibili che escludano quanto contestato, viene adottato il provvedimento di annullamento dell’assegnazione, con conseguente:
– risoluzione del contratto di locazione;
– obbligo per l’assegnatario di rilascio dell’unità abitativa in un termine non eccedente i sei mesi.
Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.