IMU 2024

Dettagli della notizia

Aliquote IMU anno 2024

Data:

22 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Con delibera di Consiglio n.45 del 19/12/2023 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2024.

Scadenze per i versamenti (stabilite dalla legge):

  • Acconto il 16 giugno 2024
  • Saldo 16 dicembre 2024

 

ALIQUOTE ANNO 2024

  • 0,60 per cento per abitazione principale solo cat. A/01 – A/08 – A/09 e relative pertinenze di legge
  • 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 0,86 per cento per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati
  • 1,06 per cento per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili

COME PAGARE: con modello F24 in autotassazione. Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno; il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio. Mediante l’accesso al servizio LINKmate è possibile stampare i relativi modelli F24; il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.

E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.

Sono confermate per l’anno 2024 le ulteriori agevolazioni introdotte con la Legge n.208 del 28/12/2015.

L’IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; anche per l’anno 2024 l’esenzione viene estesa agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L’assimilazione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica previa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, a pena di decadenza, mediante apposito modello ministeriale, come previsto dall’art. 2 – comma 5 bis – del DL n. 102/2013.

IMU PENSIONATI ESTERO
Per effetto dell’art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020, è prevista la riduzione del 50% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E., titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura intera.

ESENZIONE IMU “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della Legge 160/2019).
Sono esenti dall’IMU, già a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione (Sent. Corte di Cassazione n.28806/2023)

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI, NÉ DISPONIBILI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022, le unità immobiliari di qualunque categoria catastale sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2023 nel caso in cui tali immobili non siano utilizzabili, né nella disponibilità del proprietario/soggetto passivo e sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2 (reato di violazione di domicilio) o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, esclusivamente in modalità telematica (FISCONLINE ed ENTRATEL) entro il 30/06/2024.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, riscrive la definizione dell’abitazione principale IMU, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni recate, per la vecchia IMU, dal dl 201/2011 e dalla legge 147/2013, e, per la nuova IMU, dalla legge 160/2019, come modificata dal dl 146/2021.
A seguito dell’intervento della Consulta, per abitazione principale si intende quella dove il possessore, ovvero il soggetto passivo IMU, ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti la famiglia.
Inoltre, la sentenza considera come “non esclusa a priori” l’esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come “ipotesi del tutto eccezionale” che sarà oggetto di accurati e specifici controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.

VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE LEGALE 2024
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11.12.2023).

Anziani o Disabili
È assimilata all’abitazione principale – e perciò esente – l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazioni Abitazione principale
Per gli immobili di categoria A/01 – A/08 – A/09 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Immobili storici e inagibili/inabitabili
Per gli immobili di interesse storico-artistico (D.Lgs. n. 42/2004) e per gli immobili inagibili/inabitabili è prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l’inagibilità/inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e perizia redatta da tecnico abilitato.
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato nel regolamento IMU le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per gli immobili di cat. D di proprietà di Onlus registrate presso l’apposita anagrafe, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460/97, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Valori aree fabbricabili
Ai sensi dell’art.1, comma 777, della Legge n. 160/2019, l’Ente può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.

NOVITA’ 2024

Introduzione norma di interpretazione autentica per l’uso degli immobili degli Enti Non Commerciali (ENC) (art. 1, c. 71, L. 213/23).
Il comma 71 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) introduce una importante novità in tema di enti non commerciali. Fino ad oggi, uno dei motivi di maggiore contenzioso IMU con gli enti non commerciali era dovuto al fatto che secondo la giurisprudenza corrente e da anni consolidata, l’esenzione per gli immobili in cui, beninteso, si svolgano le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 504/92 con modalità non commerciali, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene, cioè in caso di comodato gratuito ad altro ente non commerciale.
Interviene oggi il legislatore con norma di interpretazione autentica per dire che “gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [leggi: altro ente non commerciale], funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali.

A cura di

Questa pagina è gestita da

Tributi

Via Cavour n.2

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025, 14:53

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri