Accesso civico semplice e generalizzato

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L’accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di motivazione.


A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Descrizione

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati dell’amministrazione competente. Questo strumento promuove la trasparenza, la partecipazione dei cittadini e il controllo sull’operato della Pubblica Amministrazione, favorendo la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Le tipologie di accesso civico sono le seguenti:

  • Accesso civico semplice (art. 5 c. 1): riguarda esclusivamente documenti, informazioni o dati  soggetti a obblighi di pubblicazione. “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
  • Accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2): estende il diritto di accesso anche ai dati e documenti non soggetti agli obblighi di pubblicazione, salvo i limiti previsti dall’art. 5 bis. “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

Come fare

La presentazione delle istanze di accesso civico può avvenire:

  • a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it;
  • direttamente all'ufficio Protocollo (piano terra della sede di Via verdi n. 2), negli orari di apertura al pubblico (Lunedì e Mercoledì 8.45-17.45; Martedì e Venerdì 8.30-13.30; Giovedì: 10.30-13.00)

Cosa serve

Per presentare istanza di accesso civico è necessario compilare e presentare la modulistica allegata, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 26/06/2024.

Tempi e scadenze

  • Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni (30 giorni)

    Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (art. 5 c. 6 D.Lgs. 33/2013).

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione richiesta.

Quanto costa

La presentazione dell'istanza non è soggetta a pagamento.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Ulteriori informazioni

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Documenti

Contatti e Luoghi

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Pagina aggiornata il 30/03/2026

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