Accordo di separazione o divorzio
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Servizio attivo
E’ possibile comparire davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
A chi è rivolto
Ai coniugi che intendono procedere alla separazione personale o al divorzio e che hanno residenza nel Comune di Gallarate, hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Gallarate o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Gallarate in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.
Descrizione
L’art.12 del D.L. 132/2014, convertito nella Legge n. 162 del 2014, stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a detta procedura è escluso:
‒ in presenza di figli minori;
‒ in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (L. n. 104/1992);
‒ in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
La Circ. Ministero Interno del 24 aprile 2015, n. 6 ha chiarito che il limite di operatività della norma è riferito ai soli casi di figli (minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti) comuni alla coppia, ossia ai soli casi di figli comuni dei coniugi richiedenti.
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo potrà, invece, contenere, la previsione del pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio purché sia preventivamente concordato dalle parti.
Come fare
La procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile è così strutturata:
- Presentazione dell'istanza congiunta di avvio del procedimento di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’istanza può essere presentata con modulo Online utilizzando lo sportello telematico attraverso l'autenticazione con SPID/CIE (anche rivolgendosi ad un soggetto terzo che lo faccia per conto dell'interessato), oppure di persona all’Ufficio di Stato Civile, mediante compilazione di apposito modulo. - Stipula dell'accordo: avviene su appuntamento concordato con l’Ufficio di Stato Civile, al quale si presentano personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. La conferma dell’accordo non può aver luogo prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva a far data dalla data della stipula dell'accordo. La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
Cosa serve
- Istanza e dichiarazioni ai fini della separazione consensuale - cessazione effetti civili - scioglimento del matrimonio;
- Versamento di € 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014”.
Cosa si ottiene
A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Quanto costa
€ 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014”.
Documenti
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