Dichiarazione di nascita

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La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione del nome e del cognome al neonato, l’iscrizione nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente, l’attribuzione del codice fiscale.


A chi è rivolto

  • per i figli nati da genitori coniugati fra loro, la dichiarazione potrà essere resa indifferentemente dal solo padre o dalla sola madre;
  • per i figli nati fuori dal matrimonio la dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i genitori se precedentemente non è stato predisposto il pre-riconoscimento.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e deve essere effettuata entro termini temporali ben precisi:

  • può essere effettuata entro 3 giorni dalla nascita, direttamente presso la direzione sanitaria dell’ospedale o del punto nascita in cui è avvenuto il parto;
  • in alternativa, entro dieci giorni dall’evento, ci si può rivolgere all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino o, in caso di residenza diversa, ove ha la residenza la mamma.

Come fare

Il dichiarante può presentarsi previo appuntamento all’Ufficio di Stato Civile o chiamare al numero: 0331.754288.

Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

Per quanto riguarda il cognome:

  • il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno;
  • in caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza.

Cosa serve

  • un documento d’identità valido di chi presenta la dichiarazione;
  • l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto;

Tempi e scadenze

  • La dichiarazione di nascita:

    può essere resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall’evento.
    Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, sarà resa nel Comune di residenza della madre.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione di nome, cognome e l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel Comune di residenza della madre.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo per la presentazione della dichiarazione, né per il rilascio dei certificati relativi all’evento, né per l’attestazione di attribuzione del codice fiscale.

Ulteriori informazioni

I  futuri genitori non coniugati hanno la possibilità di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.  I diretti interessati possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano  ( se iscritti all'AIRE, al Consolato territorialmente competente ).

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