La competenza è dell’Ufficio di Stato Civile del luogo ove è iscritto l’atto di nascita presso il quale potrà essere resa la dichiarazione di scelta del nome.
Il dichiarante è il soggetto diretto interessato, ovvero, chi ne esercita la tutela. L’Ufficiale di Stato Civile non potrà in alcun caso operare d’ufficio, ma al più convocare l’interessato e invitarlo a rendere una dichiarazione ex art. 36 qualora ravvisi difformità.
La dichiarazione di cui all’art. 36 D.P.R. 396/2000 può essere resa solo ed esclusivamente una volta e non può dunque essere modificata.
L’interessato deve dichiarare l’esatta indicazione degli elementi del nome da riportare nelle certificazioni di stato civile e d’anagrafe, ma non potrà apportare, mediante questo strumento, un mutamento nei suoi elementi onomastici né in termini di modifiche del proprio nome, né in termini di accorpamenti o separazioni, né si potrà alterare l’ordine degli elementi del proprio nome. In tali casi si potrà procedere esclusivamente innanzi al Prefetto mediante la differente procedura di cambio nome di cui all’art. 89 D.P.R. 396/2000.
Il dichiarante potrà quindi esclusivamente scegliere se utilizzare soltanto il primo nome, ovvero i primi due o tutti e tre gli eventuali elementi che lo compongono.
E' necessario fare richiesta all’Ufficio di Stato Civile, compilando l'apposito modulo da inoltrare secondo le seguenti modalità:
- con modulo online utilizzando lo sportello telematico attraverso l'autenticazione con SPID/CIE;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), solo se in possesso di una casella PEC, all'indirizzo demografici@pec.comune.gallarate.va.it, oppure via mail all'indirizzo statociv@comune.gallarate.va.it, allegando copia di un documento d'identità;
- direttamente allo sportello, unitamente alla copia di un documento d'identità.