Alle unioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della Legge sul divorzio del 1970, ma non è previsto, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Per poter ottenere lo scioglimento dell’unione civile, senza rivolgersi al Tribunale e in presenza di determinate condizioni, è possibile sottoscrivere tra le parti un accordo di scioglimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
In questo caso l’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Le parti possono manifestare anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. In tal caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. La circolare M.I. n.15/2016 specifica: “la legge prevede che l’unione si sciolga quando le parti, o anche una sola di esse, abbiano manifestato la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Decorsi tre mesi potrà essere proposta domanda di scioglimento”
E' possibile rivolgersi al Comune in cui:
- è stato iscritto l’atto di costituzione dell’unione civile;
- è stato trascritto l’atto di unione civile costituito all’estero;
- una delle due parti è residente.
Condizioni:
- non avere figli minori;
- non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non avere figli economicamente non autosufficienti.
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.