Con frequenza biennale, negli anni dispari, il Comune procede all’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise e di Appello in merito alla cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti di legge e all’iscrizione dei cittadini che possiedono i requisiti.
Le iscrizioni avvengono su domanda degli interessati e integrate d’ufficio per garantire un congruo numero di iscritti nell'Albo secondo le disposizioni previste per legge.
Ai sensi della Legge del 10/04/1951, n. 287 e ss.mm. per esercitare le funzioni di Giudice Popolare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti :
Art. 9 - Corte d'Assise:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 - Corte d'Assise d'Appello:
I Giudici Popolari delle Corti d’Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 - Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare:
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
- I magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.