L’art.12 del D.L. 132/2014, convertito nella Legge n. 162 del 2014, stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a detta procedura è escluso:
‒ in presenza di figli minori;
‒ in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (L. n. 104/1992);
‒ in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
La Circ. Ministero Interno del 24 aprile 2015, n. 6 ha chiarito che il limite di operatività della norma è riferito ai soli casi di figli (minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti) comuni alla coppia, ossia ai soli casi di figli comuni dei coniugi richiedenti.
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo potrà, invece, contenere, la previsione del pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio purché sia preventivamente concordato dalle parti.