Imposta di Soggiorno

istituita con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 19/12/2023

L’Imposta di Soggiorno (IDS) è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e integrata dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Regime fiscale delle locazioni brevi).

Per effetto delle vigenti disposizioni di legge l’entrata in vigore è fissata al 1° aprile 2024, pertanto la tassa NON è dovuta nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2024.

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gallarate, fino a un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nella medesima struttura ricettiva.

Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico- alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50.

È soggetto all’imposta colui che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gallarate, non risultando iscritto nel medesimo periodo all’anagrafe comunale.

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l’eventuale rappresentante fiscale.

 

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Documenti allegati

STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI: NO ALL’IDENTIFICAZIONE “DA REMOTO”

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 novembre 2024 (circolare-identificazione ospiti strutture ricettive), ha fornito indicazioni puntuali sull’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive. È stato ribadito che la procedura di identificazione de visu è obbligatoria e che non sono consentite modalità di check-in completamente automatizzate, come la trasmissione da remoto dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata . Tale misura risponde all’esigenza di garantire maggiore sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla criminalità o al terrorismo. Gli operatori delle strutture sono tenuti a verificare personalmente i documenti di identità degli ospiti al momento del check-in e a registrarli nei sistemi informatici dedicati, garantendo il rispetto delle normative vigenti in particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 109 (TULPS) . La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e rappresenta un rischio per l’ordine pubblico. Questa disposizione si applica a tutte le tipologie di strutture ricettive, incluse le locazioni brevi, che sono sempre più diffuse nel panorama turistico nazionale. Ai sensi della citata circolare: i gestori di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali ( locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni) sono tenuti a verificare di persona la corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti comunicando alla Questura tramite il portale Servizio Alloggiati web .